imu 2020 ecco le principali novità per il calcolo e il pagamento della nuova imposta municipale

| 04/08/2020

Dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi che, di fatto, era una duplicazione dellÂ’Imu e che raddoppiava i conteggi, i versamenti e gli adempimenti a carico dei proprietari di immobili, portando finalmente una ventata di semplificazione e di riduzione di obblighi per i cittadini. La Tasi però è stata eliminata soltanto formalmente perché è stata accorpata nella nuova Imu, e quindi da questÂ’anno non pagheremo più la Tasi, ma il costo dellÂ’Imu sarà probabilmente più alto. Per saperlo è necessario attendere le delibere delle aliquote che ogni Comune deve approvare entro il 31 luglio, ma è molto probabile che per evitare riduzioni di gettito fiscale, le nuove aliquote Imu di molti Comuni, siano la sommatoria delle vecchie aliquote Imu e Tasi del 2019. A conti fatti, meno burocrazia e adempimenti, ma analoga spesa.

LÂ’aliquota base è pari allÂ’8,6 per mille, con possibili variazioni a seconda delle tipologie di immobili, e i Comuni possono decidere di aumentarla fino a un livello massimo del 10,6 per mille oppure ridurla fino allÂ’azzeramento, in funzione delle possibilità di bilancio e delle scelte amministrative. Il Comune ha piena autonomia decisionale sulle aliquote da adottare e sulla loro differenziazione, ma non può intaccare lÂ’aliquota del 7,6 per mille dovuta sugli immobili a uso produttivo di categoria D, il cui gettito è riservato allo Stato.

Le scadenze dei pagamenti sono confermate in due rate, al 16 giugno 2020 per lÂ’imposta in acconto del primo semestre e al 16 dicembre per lÂ’imposta a saldo dellÂ’anno, e i versamenti possono essere eseguiti in autoliquidazione come in passato con il modello F24, da presentare in banca, alle poste o tramite il proprio CAAF, professionista o associazione di categoria. Nel caso di ritardo o di dimenticanza, è possibile pagare anche oltre la scadenza del 16 giugno, mediante il ravvedimento operoso che consente la regolarizzazione spontanea della violazione, con il pagamento aggiuntivo di una sanzione minima e degli interessi in base ai giorni di ritardo.

LÂ’acconto della nuova Imu, in fase di prima applicazione, deve essere pagato in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e di Tasi per lÂ’anno 2019. Il versamento deve quindi essere eseguito anche nel caso in cui il Comune di appartenenza non abbia ancora approvato le aliquote, tenuto conto del fatto che ha tempo per farlo fino al 31 luglio. Nel caso di contribuente non possessore di immobili nel 2019, che quindi non ha pagato Imu e Tasi, che ha acquistato un immobile nei primi mesi del 2020, è possibile eseguire il versamento integrale a saldo al 16 dicembre, senza pagare lÂ’acconto del 16 giugno 2020.

Il termine di presentazione della dichiarazione Imu, per tutti coloro che richiedono nuove riduzioni, agevolazioni, esenzioni o che devono comunicare dati sugli immobili e sui soggetti passivi non in possesso dellÂ’ufficio tributi, è fissato al 30 giugno dellÂ’anno successivo. La dichiarazione Imu per tutti i contribuenti, escluso gli enti non commerciali, deve essere presentata una sola volta allÂ’ufficio tributi e ha valore fino a eventuale modifica delle condizioni, mentre gli enti non commerciali per avere lÂ’esenzione Imu sui propri immobili, sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno.

LÂ’abitazione principale non di lusso, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, non più di una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7, continuano ad essere esenti anche nella nuova Imu e non è necessario presentare alcuna dichiarazione o modello al Comune. Le abitazioni principali di lusso, di categoria A/1, A/8 o A/9, e le relative pertinenze sono invece soggette a Imu con applicazione dellÂ’aliquota base del 5 per mille, aumentabile fino a un massimo del 6 per mille o riducibile fino allÂ’azzeramento, con una detrazione di 200 euro.

I terreni edificabili, classificati tali secondo lo strumento urbanistico comunale, sono soggetti a Imu, come in passato, applicando lÂ’aliquota deliberata dal Comune al valore venale in comune commercio dellÂ’area fabbricabile. Tutti i terreni iscritti in catasto a qualsiasi uso destinato, diversi da quelli edificabili, comprendendovi quindi anche i terreni incolti e i piccoli appezzamenti, sono definiti terreni agricoli, anche se non utilizzati in agricoltura. LÂ’aliquota Imu sui terreni agricoli, salvo lÂ’esenzione per i Comuni montani, si applica sul valore del reddito domenicale incrementato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.

La nuova Imu non ha confermato per il 2020 la riduzione a favore dei soggetti Aire e quindi, salvo diversa decisione di esenzione da parte del singolo Comune, i soggetti Aire sono tenuti al pagamento dellÂ’Imu con i criteri ordinari al 16 giugno e al 16 dicembre.

EÂ’ importante ricordare che ogni Comune può approvare entro il 31 luglio 2020 un proprio regolamento Imu, deliberando eventuali riduzioni, agevolazioni e assimilazioni di immobili allÂ’abitazione principale che possono ridurre le somme da versare da parte dei contribuenti. Suggeriamo quindi, prima di eseguire il pagamento, di prendere visione, sul sito istituzionale del proprio Comune, del contenuto del regolamento Imu per avere conoscenza di eventuali possibili risparmi fiscali.

 

Fonte: www.corriere.it

©2020 P&B Immobiliare s.r.l. Info societarie |  Area riservata Gestisci Cookie Policy